Il Brunei approva la Shari’a. شريعة
È stata approvata in questi giorni la legge islamica! finora inesistente nello stato del Brunei. A darne notizia il sultano Hassenal Balkiah, che dichiara : ” Con l’entrata in vigore della Shari’a adempiamo al nostro dovere nei confronti di Dio “, lui, il plurimiliardario che vive su uno Stato galleggiante
sul petrolio.
Vediamo cos’è la Shari’a.
Letteralmente si traduce, strada battuta, ma nel suo termine generico assume il significato di ” legge “. Partendo dal presupposto che Islam vuol dire ” Sottomissione a Dio “, anche in diritto non se ne sottrae.
Si tratta di un complesso di norme religiose, giuri che e sociali che trovano il loro fondamento nella dottrina coranica.
Le fonti sono quattro: il Corano, la Sunna, l’opinione concorde e l’interpretazione analogica. A queste si aggiungono gli usi, le consuetudini ed il pubblico interesse.
Il Corano non offre particolare materiale giuridico, ma attraverso la parola di Dio identifica i maggiori peccati.
La tradizione sacra ( Sunna ), come definisce il termine è il risultato di racconti tramandati da narratori attendibili aventi per oggetto la vita di Maometto, il di cui agire è stato ispirato da Dio.
L’opinione concorde comunitaria ( Ijma ), si tratta del parere dei giuristi-teologi circa la validità di una teoria. Se il loro parere è concorde la teoria non può essere errata.
L’interpretazione analogica (Qiyas), è una fonte strettamente giuridica, nasce come apporto esterno dall’Islam in quanto si riteneva e si ritiene blasfemo che l’uomo possa andare a colmare le presunte lacune Divine.
Questa situazione fa si che non ci siano distinzioni nette tra peccato e reato, a questo proposito la Shari’a diventa disciplina autonoma, dal XII dell’Ègira, proprio per far fronte alle necessità di leggi che comprendessero nuovi reati.
I reati penali sono di tre categorie:
I reati espressamente puniti dal Corano e dalla Sunna ( gli hudud ), sono i più gravi ( apostasia, bestemmia e adulterio ) e sono sempre puniti con il supplizio corporale fino alla morte ( es. lapidazione ). Sempre a questa categoria, ma non puniti con la morte, fanno parte il furto e il brigantaggio, la pena prevista è sempre di tipo corporale abbinata a meno alla reclusione ( es. taglio di una parte del corpo ).
I delitti di sangue ( qisas ), anche questi determinati dal Corano e dalla Sunna, sono puniti con la legge del taglione, sarà quindi a discrezione della vittima o dei suoi famigliari pulire il sangue con denaro o con il perdono o nessuna delle due opzioni. A questo proposito è famoso il caso, seguito da Amnesty International, di un ragazzo ventenne che avendo investito con la propria auto un altro ragazzo, costretto in seguito alle ferite alla sedia a rotelle, ha ricevuto dalla famiglia della vittima la richiesta dell’equivalente di 200.000€, per pulire il sangue versato. Non potendo la famiglia dell’investitore permettersi la somma, è stato chiesto che il sangue fosse pulito attraverso una punizione che producesse un simile risultato della vittima. Per questo l’investitore è stato condannato ( sentenza non ancora eseguita ) alla puntura spinale per ridurlo paraplegico.
Alla terza categoria appartengono i reati sorti dalla buona convivenza sociale ( tazir ), che non essendo previsti dal Corano o dalla Sunna, la loro punizione è a totale discrezione dei Giudici. Come si può immaginare sono i maggiori e quelli che più si prestano ad una differente interpretazione nei diversi Paesi ( evasione fiscale, usura, recidive di reati minori, corruzione…).
Una sintesi a parte merita il ” Delitto d’onore “.
Prima di parlare di questo tipo di delitto all’interno della legge Islamica, vi voglio riportare come e quando è stato trattato in Italia:
Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
L’art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie (o il marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna), la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo o della famiglia”. La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d’ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una “illegittima relazione carnale” che coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all’onore. Anche l’altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.
A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l’istituto del “matrimonio riparatore”, che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore della famiglia.
Quanto all’ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l’incostituzionalità dell’art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell’on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l’abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull’omicidio “a causa d’onore”, proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell’ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di “non sgradimento” da parte dell’opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto).
Dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull’aborto, dunque davvero molto tempo dopo le dette sentenze, le disposizioni sul delitto d’onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.
Questo estratto è stato preso da Wikipedia al termine ” delitto d’onore”.
Bene ora possiamo vedere come la legge Islamica lo tratta.
L’Independent ha condotto un’indagine durata dieci mesi in Giordania, Pakistan, Egitto, Gaza e Cisgiordania per raccontare questi crimini, che riguardano soprattutto donne giovanissime, spesso adolescenti. Tra le vittime ci sono anche degli uomini e, sebbene i giornalisti la descrivano come un’usanza prevalentemente musulmana, i delitti d’onore avvengono anche nelle comunità cristiane e indù.
Il concetto di “onore” (ird in arabo ) -l’onore della famiglia e della comunità -va al di là della religione e trascende la pietà umana. Le volontarie che lavorano nelle organizzazioni per i diritti umani, ad Amnesty International, nelle associazioni delle donne e negli archivi dei mezzi d’informazione, ci dicono che la strage delle innocenti accusate di aver disonorato la famiglia si aggrava ogni anno che passa.
I delitti d’onore sono frequenti soprattutto tra i curdi dell’Iraq, tra i palestinesi della Giordania, in Pakistan e in Turchia. Forse però questa sproporzione dipende dal fatto che in alcuni paesi la stampa è più libera di denunciare e compensa la segretezza che circonda gli stessi delitti in Egitto, dove il governo nega che esistano, e in altri paesi del Golfo e del Medio Oriente.
Si capisce come questo reato, nonostante non sia chiaramente definito dal Corano, subisca, vuoi per l’emancipazione femminile del mondo arabo, vuoi per l’emigrazione negli Stati occidentali, notevoli differenze di trattamento nei diversi stati con legge islamica. Una parte dei Paesi arabi, punisce il delitto d’onore, anche con pena capitale, a volte invece chiudendo gli occhi vengono dati pochi giorni di carcere. È fondamentale dire che è molto difficile trovare il reo in un delitto d’onore perché in genere è protetto dalla famiglia e da coloro vicini alla famiglia stessa. È anche vero che la polizia non perde tempo investigativo quando si capisce che il caso è l’onore.
Nei Paesi più integralisti questo reato non è punito. A farne le spese sono le donne, le bambine costrette a matrimoni in tenera età. Nel Corano, la sura IV dice: “Dovesse una qualsiasi delle vostre donne commettere qualche offesa sessuale, raccogliete le prove fra quattro di voi. Se essi certificano, allora confinate le donne nelle loro case finché morte non le reclami o Dio garantisca loro qualche altra via d’uscita” e “Ammonite quelle donne di cui temete la disobbedienza, e lasciatele sole nei loro letti, e persino picchiatele se necessario”.
Se il Corano non menziona i Delitti d’onore, può essere utile nel giustificarli.
A questo punto ci si chiede da dove arriva la lapidazione?
Oltre ad essere un’usanza propria dei popoli del deserto, la Bibbia ne fa un accurato resoconto, per poi arrivare a Gesù che salva la Maddalena da lapidazione certa.
Io resto dell’idea che gli uomini, in senso di maschi, hanno sempre sofferto della paura nascosta di ritrovarsi Dio donna, ve lo immaginate? Ma non dimenticate che le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse.